TITOLO IV
USO DI STRUTTURE SCOLASTICHE

CAPO IV
PALESTRA

Art. 102
L'uso della palestra e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
  • esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;
  • allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici.

Art. 103
L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche.

Art 104
Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Educazione fisica.

Art. 105
1. La palestra e gli impianti sportivi possono essere utilizzati da enti. associazioni, società sportive, altre istituzioni scolastiche, se autorizzati dall’Ente proprietario.
2. Sono di competenza del Consiglio d'Istituto tutti gli adempimenti da svolgere.

Art. 106
All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica ed il responsabile designato dal Collegio dei docenti.

Art. 107
All'attività sportiva presiede un coordinatore nominato dal Collegio dei docenti, che viene coadiuvato da collaboratori, per il settore maschile e femminile, scelti dal Dirigente Scolastico fra gli Insegnanti di Educazione fisica.

Art. 108
L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere effettuata, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche in spazi messi a disposizione dell’ Istituto da Enti pubblici o privati.

Art. 109
L' Insegnante di Educazione fisica non è responsabile per lo smarrimento e 1a sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni portano con loro.







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