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TITOLO
IV
USO DI STRUTTURE SCOLASTICHE
CAPO
IV
PALESTRA
Art.
102
L'uso della palestra e degli impianti sportivi è
riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento
delle seguenti attività:
-
lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
- esercitazione
di avviamento alla pratica sportiva;
- allenamenti
per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici.
Art.
103
L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione
di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto
e per tornei che comportano la partecipazione anche
di altre componenti scolastiche.
Art
104
Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in
palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante
di Educazione fisica.
Art.
105
1. La palestra e gli impianti sportivi possono essere
utilizzati da enti. associazioni, società sportive,
altre istituzioni scolastiche, se autorizzati dall’Ente
proprietario.
2. Sono di competenza del Consiglio d'Istituto tutti
gli adempimenti da svolgere.
Art.
106
All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti
di Educazione fisica ed il responsabile designato dal
Collegio dei docenti.
Art.
107
All'attività sportiva presiede un coordinatore
nominato dal Collegio dei docenti, che viene coadiuvato
da collaboratori, per il settore maschile e femminile,
scelti dal Dirigente Scolastico fra gli Insegnanti di
Educazione fisica.
Art.
108
L'attività di avviamento alla pratica sportiva
può essere effettuata, previa autorizzazione
del Consiglio d'Istituto, anche in spazi messi a disposizione
dell’ Istituto da Enti pubblici o privati.
Art.
109
L' Insegnante di Educazione fisica non è responsabile
per lo smarrimento e 1a sottrazione di oggetti e/o valori
che gli alunni portano con loro.
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