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TITOLO
IV
USO DI STRUTTURE SCOLASTICHE
CAPO
II
AULE SPECIALI
Art.
98
La utilizzazione delle dotazioni didattiche tecnico scientifiche
delle aule speciali e dei laboratori è demandata
agli insegnanti responsabili disegnati dal Collegio
dei docenti.
Art
99
1. L'uso delle aule speciali e dei laboratori spetta,
prioritariamente, ai docenti delle discipline specifiche
e, compatibilmente, con gli orari e le priorità
stabilite, ai docenti che ne fanno richiesta per eventuali
lavori interdisciplinari.
2. L'accesso può, eventualmente, essere consentito
anche di pomeriggio.
3. Tutte le aule speciali ed i laboratori devono essere
dotati di un registro nel quale il docente appone la
propria firma, annota l'orario di utilizzo, la classe
ed eventuali disfunzioni rilevate nelle apparecchiature.
4. Ogni docente è tenuto a riporre al proprio
posto le attrezzature utilizzate ed a vigilare sul rispetto
degli alunni del materiale messo a loro disposizione.
5. Gli Insegnanti responsabili predispongono orario
e modalità di impiego del materiale da affiggere
all'interno dei locali.
6. Le proposte di acquisto di materiale da parte degli
Insegnanti vengono presentate ai responsabili delle
aule speciali e dei laboratori e da questi, dopo il
loro coordinamento, inoltrate al Dirigente Scolastico
per la successiva deliberazione dell’organo competente.
7. Le chiavi d'accesso sono date in consegna al responsabile
e ad un collaboratore scolastico di riferimento.
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