TITOLO IV
USO DI STRUTTURE SCOLASTICHE

CAPO II
AULE SPECIALI

Art. 98
La utilizzazione delle dotazioni didattiche tecnico scientifiche delle aule speciali e dei laboratori è demandata agli insegnanti responsabili disegnati dal Collegio dei docenti.

Art 99
1. L'uso delle aule speciali e dei laboratori spetta, prioritariamente, ai docenti delle discipline specifiche e, compatibilmente, con gli orari e le priorità stabilite, ai docenti che ne fanno richiesta per eventuali lavori interdisciplinari.
2. L'accesso può, eventualmente, essere consentito anche di pomeriggio.
3. Tutte le aule speciali ed i laboratori devono essere dotati di un registro nel quale il docente appone la propria firma, annota l'orario di utilizzo, la classe ed eventuali disfunzioni rilevate nelle apparecchiature.
4. Ogni docente è tenuto a riporre al proprio posto le attrezzature utilizzate ed a vigilare sul rispetto degli alunni del materiale messo a loro disposizione.
5. Gli Insegnanti responsabili predispongono orario e modalità di impiego del materiale da affiggere all'interno dei locali.
6. Le proposte di acquisto di materiale da parte degli Insegnanti vengono presentate ai responsabili delle aule speciali e dei laboratori e da questi, dopo il loro coordinamento, inoltrate al Dirigente Scolastico per la successiva deliberazione dell’organo competente.
7. Le chiavi d'accesso sono date in consegna al responsabile e ad un collaboratore scolastico di riferimento.







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