TITOLO II
ORGANI SCOLASTICI

CAPO V
CONSIGLIO DI CLASSE

ART. 83
II Consiglio di classe svolge le funzioni stabilite dall'art. 5 del D. Lgs. del 16. 4. 94 n° 297.

ART. 84
1. II Consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 5 del D. Lgs. del 16.4.94 n° 297, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata, depositata in presidenza almeno 5 giorni prima della seduta e tenuta in visione degli interessati, da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, con comunicazione agli insegnanti, ai rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni, è disposta con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della riunione, quest' ultima esclusa.

ART. 85
I termini di cui all’art. precedente sono ridotti a giorni 3 nei casi di urgenza.

ART. 86
Le sedute del ConsigIio di classe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dai coordinatori su delega dello stesso, o da un docente sempre delegato dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario del Consiglio, per la trascrizione dei verbali e quanto altro connesso, sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

ART.87
1. La comunicazione di convocazione del Consiglio di classe deve indicare l'ordine del giorno.
2. Non possono essere messi in discussione argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo approvazione di eventuali richieste da parte dei componenti presenti. Ciascun componente può richiedere l'inserimento di un suo intervento nel registro dei verbali.

ART. 88
1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di classe è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti legittimati a partecipare.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.







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