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TITOLO
II
ORGANI SCOLASTICI
CAPO
V
CONSIGLIO DI CLASSE
ART.
83
II Consiglio di classe svolge le funzioni stabilite
dall'art. 5 del D. Lgs. del 16. 4. 94 n° 297.
ART.
84
1. II Consiglio di classe, nella composizione di cui
all’art. 5 del D. Lgs. del 16.4.94 n° 297,
è convocato dal Dirigente Scolastico di propria
iniziativa o su richiesta scritta e motivata, depositata
in presidenza almeno 5 giorni prima della seduta e tenuta
in visione degli interessati, da almeno un terzo dei
suoi componenti.
2. La convocazione, con comunicazione agli insegnanti,
ai rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni,
è disposta con almeno 5 giorni di anticipo sulla
data della riunione, quest' ultima esclusa.
ART.
85
I termini di cui all’art. precedente sono ridotti
a giorni 3 nei casi di urgenza.
ART.
86
Le sedute del ConsigIio di classe sono presiedute dal
Dirigente Scolastico o dai coordinatori su delega dello
stesso, o da un docente sempre delegato dal Dirigente
Scolastico. Le funzioni di segretario del Consiglio,
per la trascrizione dei verbali e quanto altro connesso,
sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membri
del Consiglio stesso.
ART.87
1. La comunicazione di convocazione del Consiglio di
classe deve indicare l'ordine del giorno.
2. Non possono essere messi in discussione argomenti
non iscritti all'ordine del giorno, salvo approvazione
di eventuali richieste da parte dei componenti presenti.
Ciascun componente può richiedere l'inserimento
di un suo intervento nel registro dei verbali.
ART. 88
1. Per la validità delle riunioni del Consiglio
di classe è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti legittimati a partecipare.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
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