TITOLO II
ORGANI SCOLASTICI

CAPO IV
COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 75
II Collegio dei docenti svolge le finzioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. del 16.4. 94 n. 297.

ART. 76
1. Collegio dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico, dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, dal personale docente con contratto a tempo determinato, limitatamente alla durata della nomina, dai docenti di sostegno.
2. In caso di assenza del Preside, il Collegio è presieduto da un docente collaboratore delegato.
3. Le finzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti collaboratori

ART. 77
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

ART. 78
1. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
2. La convocazione, disposta con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di riunione, quest' ultima esclusa, (ridotti a 3 nei casi di urgenza), deve indicare l'ordine del giorno.
3. Possano richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno un terzo dei docenti componenti il Collegio.
4. Integrazioni all'ordine del giorno sono possibili solo con l'approvazione unanime dei componenti il Collegio.

ART. 79
1. Per la vali
dità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persona.

ART. 80
Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e firmate dal Dirigente Scolastico; è sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Segretario ed è approvato dal Collegio nella stessa adunanza o all'inizio di quella immediatamente successiva.

ART. 81
Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a solo titolo consultivo:
a) i rappresentanti legali degli Istituti ai quali sono affidati minori per problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico?psicopedagogici e di orientamento.

ART. 82
1. II Collegio dei docenti può articolarsi in Commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati temporaneamente o permanentemente, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti più complessi che è tenuto ad assumere (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione di servizio etc.). Tali Commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei docenti.







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