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TITOLO
II
ORGANI SCOLASTICI
CAPO
IV
COLLEGIO DEI DOCENTI
ART.
75
II Collegio dei docenti svolge le finzioni stabilite
dall'art. 7 del D. Lgs. del 16.4. 94 n. 297.
ART.
76
1. Collegio dei docenti è composto dal Dirigente
Scolastico, dal personale docente con contratto a tempo
indeterminato, dal personale docente con contratto a
tempo determinato, limitatamente alla durata della nomina,
dai docenti di sostegno.
2. In caso di assenza del Preside, il Collegio è
presieduto da un docente collaboratore delegato.
3. Le finzioni di Segretario del Collegio sono attribuite
dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti collaboratori
ART.
77
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio dell'anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente
Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta
scritta; comunque almeno una volta per ogni trimestre
o quadrimestre.
ART. 78
1. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario
di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
2. La convocazione, disposta con almeno 5 giorni di
anticipo sulla data di riunione, quest' ultima esclusa,
(ridotti a 3 nei casi di urgenza), deve indicare l'ordine
del giorno.
3. Possano richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine
del giorno un terzo dei docenti componenti il Collegio.
4. Integrazioni all'ordine del giorno sono possibili
solo con l'approvazione unanime dei componenti il Collegio.
ART.
79
1. Per la validità dell'adunanza
è richiesta la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
3. La votazione è segreta solo quando si faccia
questione di persona.
ART.
80
Il processo verbale di ogni riunione è trascritto
in un registro a pagine numerate e firmate dal Dirigente
Scolastico; è sottoscritto dal Dirigente Scolastico
e dal Segretario ed è approvato dal Collegio
nella stessa adunanza o all'inizio di quella immediatamente
successiva.
ART.
81
Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare,
a solo titolo consultivo:
a) i rappresentanti legali degli Istituti ai quali sono
affidati minori per problemi inerenti alla formazione
degli alunni loro affidati;
b) gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola con compiti medico?psicopedagogici e di
orientamento.
ART.
82
1. II Collegio dei docenti può articolarsi in
Commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati
temporaneamente o permanentemente, compiti istruttori
e di analisi preliminare degli aspetti più complessi
che è tenuto ad assumere (programmazione didattica
ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione
di servizio etc.). Tali Commissioni o gruppi di lavoro
hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni
di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei docenti.
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