TITOLO II
ORGANI SCOLASTICI

CAPO III
GIUNTA ESECUTIVA

ART. 64
Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva secondo le norme stabilite dall'art. 8 , comma 7, del D. Lgs. del 16.4..94 n° 297.

ART. 65
La Giunta esecutiva svolge le funzioni stabilite dall'art. 10 del D. Lgs. del 16. 4..94 n° 297.

ART. 66
1. La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti in carica.
2. La convocazione deve avvenire entro 14 giorni dalla richiesta.

ART. 67
La convocazione della Giunta esecutiva ha luogo, di norma, con preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data della riunione. La convocazione è effettuata con lettera a mano o raccomandata ai singoli membri e mediante affissione all'albo.

ART. 68
La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente articolo devono indicare gli argomenti all'ordine dei giorno, nonché, per ognuno di essi, il nome dell'eventuale relatore.

ART. 69
1. Le sedute della Giunta esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
2. In caso di breve impedimento, la seduta é rinviata al primo giorno feriale successivo, purché non prefestivo.
3. In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 8 giorni, il Dirigente Scolastico sarà sostituito dal docente collaboratore con funzioni vicarie.

ART. 70
1. Di ogni seduta della Giunta esecutiva viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate.
2. Il processo verbale deve contenere: l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'andamento dell'eventuale discussione, gli esiti delle votazioni e le disposizioni adottate.
3. Non possono essere posti in discussione argomenti che non figurino all'ordine del giorno; a meno che non si tratti di argomenti imprevisti ed urgenti, oppure ritenuti tali da parte di tutti i componenti della Giunta.
4. Nel corso della seduta, ogni membro ha il diritto di chiedere che un proprio intervento venga dettato a verbale.

ART. 71
Le delibere della Giunta esecutiva sono valide quando siano state adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 72
1. Il testo conclusivo delle singole delibere della Giunta esecutiva va pubblicato all'albo della Scuola a cura del Direttore Amministrativo, che lo controfirma insieme al Presidente.
2. La pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni a partire da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 7 giorni.
3. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.
4. Per le richieste delle copie delle delibere pubblicate, si applica quanto disposto dall'art. 51 comma 4.

ART. 73
La Giunta esecutiva può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro. Tali commissioni non hanno potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 74
Per la sostituzione e decadenza dei membri componenti la Giunta esecutiva si applica quanto previsto all'art. 39.







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