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TITOLO
II
ORGANI SCOLASTICI
CAPO
III
GIUNTA ESECUTIVA
ART.
64
Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta
esecutiva secondo le norme stabilite dall'art. 8 , comma
7, del D. Lgs. del 16.4..94 n° 297.
ART.
65
La Giunta esecutiva svolge le funzioni stabilite dall'art.
10 del D. Lgs. del 16. 4..94 n° 297.
ART.
66
1. La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente
Scolastico di sua iniziativa o su richiesta del Presidente
del Consiglio d'Istituto, ovvero su richiesta di un
terzo dei componenti in carica.
2. La convocazione deve avvenire entro 14 giorni dalla
richiesta.
ART.
67
La convocazione della Giunta esecutiva ha luogo, di
norma, con preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto
alla data della riunione. La convocazione è effettuata
con lettera a mano o raccomandata ai singoli membri
e mediante affissione all'albo.
ART.
68
La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui
al precedente articolo devono indicare gli argomenti
all'ordine dei giorno, nonché, per ognuno di
essi, il nome dell'eventuale relatore.
ART.
69
1. Le sedute della Giunta esecutiva sono valide con
la presenza della metà più uno dei suoi
componenti e sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
2. In caso di breve impedimento, la seduta é
rinviata al primo giorno feriale successivo, purché
non prefestivo.
3. In caso di assenza prolungata e comunque superiore
a 8 giorni, il Dirigente Scolastico sarà sostituito
dal docente collaboratore con funzioni vicarie.
ART.
70
1. Di ogni seduta della Giunta esecutiva viene redatto
processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario,
su apposito registro a pagine numerate.
2. Il processo verbale deve contenere: l'elenco dei
presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'andamento
dell'eventuale discussione, gli esiti delle votazioni
e le disposizioni adottate.
3. Non possono essere posti in discussione argomenti
che non figurino all'ordine del giorno; a meno che non
si tratti di argomenti imprevisti ed urgenti, oppure
ritenuti tali da parte di tutti i componenti della Giunta.
4. Nel corso della seduta, ogni membro ha il diritto
di chiedere che un proprio intervento venga dettato
a verbale.
ART.
71
Le delibere della Giunta esecutiva sono valide quando
siano state adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
ART.
72
1. Il testo conclusivo delle singole delibere della
Giunta esecutiva va pubblicato all'albo della Scuola
a cura del Direttore Amministrativo, che lo controfirma
insieme al Presidente.
2. La pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni a partire
da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta
per un periodo di almeno 7 giorni.
3. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti
le singole persone, salvo contraria richiesta scritta
dell'interessato.
4. Per le richieste delle copie delle delibere pubblicate,
si applica quanto disposto dall'art. 51 comma 4.
ART.
73
La Giunta esecutiva può decidere di costituire
nel proprio seno commissioni di lavoro. Tali commissioni
non hanno potere decisionale e svolgono la loro attività
secondo le direttive e le modalità stabilite
dalla Giunta stessa.
ART.
74
Per la sostituzione e decadenza dei membri componenti
la Giunta esecutiva si applica quanto previsto all'art.
39.
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