TITOLO II
ORGANI SCOLASTICI

CAPO II
CONSIGLIO D’ISTITUTO

ART. 39
1. I1 Consiglio d'Istituto è organo deliberante e proponente della scuola secondo le norme previste dal D. Lgs. del 16.4.94 n° 297.

ART. 40
La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, é presieduta dal Dirigente Scolastico fino alla elezione del Presidente. Prima di tale elezione non può essere adottata deliberazione alcuna.

ART. 41
1. Il Consiglio elegge nel suo seno, fra i rappresentanti dei genitori, un Presidente e, se lo ritiene necessario, un Vicepresidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
2. Le elezioni distinte: del Presidente e del Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione, mentre nella seconda è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

ART. 42
Nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente ed, eventualmente del vicepresidente, il Consiglio provvede alla elezione dei membri della giunta esecutiva, per scrutinio segreto. A tal fine, si faranno tante votazioni quanti sono i membri da eleggere. Risulterà eletto chi nelle singole votazioni riporterà la maggioranza relativa dei voti

ART. 43
Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua collegialità, ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee, interne ed esterne alla Scuola; ha libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio, con assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione docente; ha diritto ad avere un locale apposito per l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 44
I Consiglieri, per l'espletamento delle loro funzioni. hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio.

ART. 45
1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte nel corso dell'anno La convocazione è disposta dal Presidente con lettera a mano o raccomandata, diretta ai singoli membri e mediante affissione di apposito avviso all'albo della Scuola, nelle varie sedi, almeno cinque giorni prima.
2. La lettera di convocazione e l'avviso all'albo, di cui al presente comma, devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'eventuale documentazione relativa, approvata dai proponenti o dalla Giunta esecutiva, dovrà essere depositata a disposizione dei Consiglieri, presso la segreteria della Scuola, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

ART. 46
1. Il Presidente può disporre, di propria iniziativa, riunioni straordinarie del Consiglio. Riunioni straordinarie possono, inoltre, essere richieste per iscritto al Presidente soltanto da:

a) il Dirigente Scolastico;
b) la Giunta esecutiva;
c) un terzo dei Consiglieri;
d) il Collegio dei docenti;
e) l'Assemblea dei non docenti;
f) l'Assemblea dei genitori;
g) l'Assemblea degli studenti.

2. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Le richieste provenienti dagli Organi di cui ai punti d), e), i), g), devono risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative Assemblee, regolarmente costitute.
4. Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa, il Consiglio. Qualora il Presidente sia impedito o assente, vi provvede il Vicepresidente, se è stato eletto, o il genitore più anziano.
5. Per le riunioni urgenti il termine di preavviso è ridotto a 3 giorni feriali; l’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno ed essere affisso all'albo; l'eventuale documentazione dovrà essere a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria della Scuola almeno 24 ore prima della data della riunione.

ART. 47
L'ordine del giorno della convocazione è redatto dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta esecutiva.
Possono chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno:

a) iI Dirigente Scolastico;
b) la Giunta esecutiva;
c) i singoli consiglieri;
d) iI Collegio dei docenti;
e) l'Assemblea del personale non docente;
d) l'Assemblea dei genitori;
g) l'Assemblea degli studenti.

ART. 48
1. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.
2. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale in modo conciso, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerare.
3. Il processo verbale deve contenere:

a) gli argomenti all'ordine del giorno;
b) l'elenco dei presenti;
c) l'andamento delle eventuali discussioni;
d) l'esito delle votazioni e le decisioni adottate.

4. Non possono essere messi in discussione argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo approvazione della richiesta da parte di tutti i Consiglieri presenti.
5. In caso di impedimento del Segretario, chi presiede la seduta ne nomina il sostituto.

ART. 49
1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente, in mancanza del Vice- presidente dal genitore più anziano.

ART. 50
Le delibere del Consiglio di Istituto sono valide quando siano state adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente.

ART. 51
1. Il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da questi pubblicato all'albo della Scuola nelle varie sedi.
2. La pubblicazione deve avvenire entro 8 giorni a partire dal giorno successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni.
3. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.
4. Chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla segreteria dell'Istituto, le delibere pubblicate. Il costo delle fotocopie é fissato anno per anno dal Consiglio di Istituto e il relativo introito andrà iscritto nel bilancio ordinario dell’Istituto.

ART. 52
Alle sedute dei Consiglio d'Istituto possono assistere, senza facoltà di parola, gli iscritti delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo, che, al momento delle singole sedute, siano in possesso del diritto all'elettorato attivo e passivo, nonché i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla legge n° 278/76.

ART. 53
Per essere ammessi alla sala di riunione, gli aventi diritto dovranno farsi riconoscere, anche mediante esibizione di un documento di identità, dal Presidente o dal suo sostituto, al quale il Dirigente Scolastico fornirà un elenco aggiornato degli elettori e dei consiglieri circoscrizionali.

ART. 54
1. Il pubblico deve esentarsi da qualsiasi manifestazione di dissenso.
2. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
3. Qualora il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e il suo ulteriore proseguimento in forma non pubblica.

ART. 55
Alle sedute del Consiglio o, a parti di esse, non é ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti, concernenti persone, che il Consiglio giudichi riservati.

ART.56
1. Della convocazione dei Consiglio verrà data comunicazione, mediante affissione all'albo dell'Istituto, del relativo avviso con l'ordine dei giorno.
2. II Dirigente Scolastico potrà informare, mediante circolare, tanto gli alunni quanto il personale docente e non docente.

ART. 57
1. II Consiglio, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della Scuola, può deliberare di sentire il parere delle varie componenti degli organi scolastici.
2. Il Consiglio può, altresì, invitare, a seguito di delibera, alle sue riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola, dei quali ritenga necessaria la consulenza.
3. Il Consiglio non può delegare alla Giunta esecutiva i propri poteri, nemmeno in casi di urgenza.
4. Il Consiglio, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con apposita delibera stabilisce i limiti di somme che il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamento del materiale didattico, tecnico e scientifico, comprese le dotazioni librarie ed i periodici

ART.58
1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono essere invitati a partecipare, a titolo solo consultivo, i rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti sul territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.
2. L'invito alla partecipazione può essere rivolto da:

a) il Presidente;
b) il Dirigente Scolastico;
c) la Giunta esecutiva;
d) un terzo dei Consiglieri;
e) il Collegio dei docenti;
f) l'assemblea dei non docenti;
g) l'assemblea dei genitori;
h) l'assemblea degli studenti.

3. L'ordine del giorno di convocazione deve riportare l'invito a partecipare o la partecipazione acquisita dei rappresentanti di cui al comma 1.

ART. 59
1. Il Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o gruppi di materie.
2. La composizione delle commissioni deve rispecchiare, per quanto possibile, le componenti del consiglio; alle commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti.
3. I1 Consiglio, nell'affidare compiti alle commissioni, indicherà anche il termine per la presentazione delle relazioni.
4. Le commissioni eleggono nel proprio seno un presidente membro del Consiglio.

ART. 60
Qualora la riunione del Consiglio d'Istituto si protragga per oltre 3 ore senza che sia stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta entro 8 giorni senza necessità di convocazione per i presenti.

ART. 61
I1 Consiglio d'Istituto può esprimere parere favorevole, di volta in volta, a motivate richieste relative all'uso dei locali scolastici, aventi finalità educative.

ART. 62
1. I componenti il Consiglio di Istituto durano in carica tre anni consecutivi. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente (art. 8, comma 10, D. Lgs 16-4-94 n. 297)
2. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal comma precedente e dagli articoli 35 e 38 del D. Lgs del 16.4.94 n° 297.

ART. 63
1. La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al Provveditore agli studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 10 comma 9 del D. Lgs. del 16.4..94 n° 297, è predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva, ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro la fine di ottobre.
2. La relazione, unitamente a quella propria del Capo di Istituto, viene trasmessa al C.S.A. e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sera approvazione.







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