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TITOLO
II
ORGANI SCOLASTICI
CAPO
II
CONSIGLIO D’ISTITUTO
ART.
39
1. I1 Consiglio d'Istituto è organo deliberante
e proponente della scuola secondo le norme previste
dal D. Lgs. del 16.4.94 n° 297.
ART. 40
La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione,
é presieduta dal Dirigente Scolastico fino alla
elezione del Presidente. Prima di tale elezione non
può essere adottata deliberazione alcuna.
ART.
41
1. Il Consiglio elegge nel suo seno, fra i rappresentanti
dei genitori, un Presidente e, se lo ritiene necessario,
un Vicepresidente. Per la validità della seduta
è necessaria la presenza della metà più
uno dei componenti il Consiglio.
2. Le elezioni distinte: del Presidente e del Vicepresidente
avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta
dei componenti nella prima votazione, mentre nella seconda
è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
ART.
42
Nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente
ed, eventualmente del vicepresidente, il Consiglio provvede
alla elezione dei membri della giunta esecutiva, per
scrutinio segreto. A tal fine, si faranno tante votazioni
quanti sono i membri da eleggere. Risulterà eletto
chi nelle singole votazioni riporterà la maggioranza
relativa dei voti
ART.
43
Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua collegialità,
ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee, interne
ed esterne alla Scuola; ha libero accesso alle sedi
scolastiche durante il normale orario di servizio, con
assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione
docente; ha diritto ad avere un locale apposito per
l'espletamento delle sue funzioni.
ART.
44
I Consiglieri, per l'espletamento delle loro funzioni.
hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il
normale orario di servizio.
ART.
45
1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due
volte nel corso dell'anno La convocazione è disposta
dal Presidente con lettera a mano o raccomandata, diretta
ai singoli membri e mediante affissione di apposito
avviso all'albo della Scuola, nelle varie sedi, almeno
cinque giorni prima.
2. La lettera di convocazione e l'avviso all'albo, di
cui al presente comma, devono indicare gli argomenti
all'ordine del giorno.
3. L'eventuale documentazione relativa, approvata dai
proponenti o dalla Giunta esecutiva, dovrà essere
depositata a disposizione dei Consiglieri, presso la
segreteria della Scuola, almeno 5 giorni prima della
data della riunione.
ART.
46
1. Il Presidente può disporre, di propria iniziativa,
riunioni straordinarie del Consiglio. Riunioni straordinarie
possono, inoltre, essere richieste per iscritto al Presidente
soltanto da:
a) il Dirigente Scolastico;
b) la Giunta esecutiva;
c) un terzo dei Consiglieri;
d) il Collegio dei docenti;
e) l'Assemblea dei non docenti;
f) l'Assemblea dei genitori;
g) l'Assemblea degli studenti.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine
del giorno.
3. Le richieste provenienti dagli Organi di cui ai punti
d), e), i), g), devono risultare da mozioni approvate
dalla maggioranza delle relative Assemblee, regolarmente
costitute.
4. Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare,
entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della
richiesta stessa, il Consiglio. Qualora il Presidente
sia impedito o assente, vi provvede il Vicepresidente,
se è stato eletto, o il genitore più anziano.
5. Per le riunioni urgenti il termine di preavviso è
ridotto a 3 giorni feriali; l’avviso di convocazione
deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno
ed essere affisso all'albo; l'eventuale documentazione
dovrà essere a disposizione dei Consiglieri presso
la segreteria della Scuola almeno 24 ore prima della
data della riunione.
ART. 47
L'ordine del giorno della convocazione è redatto
dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta esecutiva.
Possono chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine
del giorno:
a) iI Dirigente Scolastico;
b) la Giunta esecutiva;
c) i singoli consiglieri;
d) iI Collegio dei docenti;
e) l'Assemblea del personale non docente;
d) l'Assemblea dei genitori;
g) l'Assemblea degli studenti.
ART.
48
1. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente
ad un membro del Consiglio.
2. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo
verbale in modo conciso, firmato dal Presidente e dal
Segretario, su apposito registro a pagine numerare.
3. Il processo verbale deve contenere:
a) gli argomenti all'ordine del giorno;
b) l'elenco dei presenti;
c) l'andamento delle eventuali discussioni;
d) l'esito delle votazioni e le decisioni adottate.
4. Non possono essere messi in discussione argomenti
non iscritti all'ordine del giorno, salvo approvazione
della richiesta da parte di tutti i Consiglieri presenti.
5. In caso di impedimento del Segretario, chi presiede
la seduta ne nomina il sostituto.
ART.
49
1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con
la presenza della metà più uno dei consiglieri
in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente,
il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente,
in mancanza del Vice- presidente dal genitore più
anziano.
ART.
50
Le delibere del Consiglio di Istituto sono valide quando
siano state adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi. In caso di parità di votazione
prevale il voto del Presidente.
ART.
51
1. Il testo delle delibere adottate e l'esito delle
votazioni viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
e da questi pubblicato all'albo della Scuola nelle varie
sedi.
2. La pubblicazione deve avvenire entro 8 giorni a partire
dal giorno successivo alla seduta e deve rimanere esposta
per un periodo di almeno 10 giorni.
3. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti
le singole persone, salvo contraria richiesta scritta
dell'interessato.
4. Chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla
segreteria dell'Istituto, le delibere pubblicate. Il
costo delle fotocopie é fissato anno per anno
dal Consiglio di Istituto e il relativo introito andrà
iscritto nel bilancio ordinario dell’Istituto.
ART.
52
Alle sedute dei Consiglio d'Istituto possono assistere,
senza facoltà di parola, gli iscritti delle componenti
rappresentate nel Consiglio medesimo, che, al momento
delle singole sedute, siano in possesso del diritto
all'elettorato attivo e passivo, nonché i membri
dei Consigli di Circoscrizione di cui alla legge n°
278/76.
ART.
53
Per essere ammessi alla sala di riunione, gli aventi
diritto dovranno farsi riconoscere, anche mediante esibizione
di un documento di identità, dal Presidente o
dal suo sostituto, al quale il Dirigente Scolastico
fornirà un elenco aggiornato degli elettori e
dei consiglieri circoscrizionali.
ART. 54
1. Il pubblico deve esentarsi da qualsiasi manifestazione
di dissenso.
2. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita
gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al
Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
3. Qualora il comportamento del pubblico non consente
l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà
di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone
la sospensione della seduta e il suo ulteriore proseguimento
in forma non pubblica.
ART.
55
Alle sedute del Consiglio o, a parti di esse, non é
ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti,
concernenti persone, che il Consiglio giudichi riservati.
ART.56
1. Della convocazione dei Consiglio verrà data
comunicazione, mediante affissione all'albo dell'Istituto,
del relativo avviso con l'ordine dei giorno.
2. II Dirigente Scolastico potrà informare, mediante
circolare, tanto gli alunni quanto il personale docente
e non docente.
ART.
57
1. II Consiglio, allo scopo di garantire la più
ampia partecipazione alla gestione della Scuola, può
deliberare di sentire il parere delle varie componenti
degli organi scolastici.
2. Il Consiglio può, altresì, invitare,
a seguito di delibera, alle sue riunioni, a titolo consultivo,
gli specialisti che operano in modo continuativo nella
Scuola, dei quali ritenga necessaria la consulenza.
3. Il Consiglio non può delegare alla Giunta
esecutiva i propri poteri, nemmeno in casi di urgenza.
4. Il Consiglio, all'inizio di ogni esercizio finanziario,
con apposita delibera stabilisce i limiti di somme che
il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere
direttamente per l'acquisto del materiale di consumo,
per modesti rinnovi e completamento del materiale didattico,
tecnico e scientifico, comprese le dotazioni librarie
ed i periodici
ART.58
1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono essere
invitati a partecipare, a titolo solo consultivo, i
rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni
interessati, dei loro organi di decentramento democratico,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
o autonomi operanti sul territorio, al fine di approfondire
l'esame dei problemi, riguardanti la vita e il funzionamento
della scuola, che interessino anche le comunità
locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle
comunità stesse.
2. L'invito alla partecipazione può essere rivolto
da:
a) il Presidente;
b) il Dirigente Scolastico;
c) la Giunta esecutiva;
d) un terzo dei Consiglieri;
e) il Collegio dei docenti;
f) l'assemblea dei non docenti;
g) l'assemblea dei genitori;
h) l'assemblea degli studenti.
3. L'ordine del giorno di convocazione deve riportare
l'invito a partecipare o la partecipazione acquisita
dei rappresentanti di cui al comma 1.
ART.
59
1. Il Consiglio può costituire commissioni di
studio, anche a carattere permanente, per materie particolari
o gruppi di materie.
2. La composizione delle commissioni deve rispecchiare,
per quanto possibile, le componenti del consiglio; alle
commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti.
3. I1 Consiglio, nell'affidare compiti alle commissioni,
indicherà anche il termine per la presentazione
delle relazioni.
4. Le commissioni eleggono nel proprio seno un presidente
membro del Consiglio.
ART. 60
Qualora la riunione del Consiglio d'Istituto si protragga
per oltre 3 ore senza che sia stata esaurita la trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente,
sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta
entro 8 giorni senza necessità di convocazione
per i presenti.
ART.
61
I1 Consiglio d'Istituto può esprimere parere
favorevole, di volta in volta, a motivate richieste
relative all'uso dei locali scolastici, aventi finalità
educative.
ART.
62
1. I componenti il Consiglio di Istituto durano in carica
tre anni consecutivi. Coloro che nel corso del triennio
perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio,
vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive
liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata
annualmente (art. 8, comma 10, D. Lgs 16-4-94 n. 297)
2. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
dell'organo, decadono dalla carica e vengono surrogati
con le modalità previste dal comma precedente
e dagli articoli 35 e 38 del D. Lgs del 16.4.94 n°
297.
ART.
63
1. La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al
Provveditore agli studi e al Consiglio Scolastico Provinciale,
prevista dall'art. 10 comma 9 del D. Lgs. del 16.4..94
n° 297, è predisposta di norma nel mese di
settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva, ed è
oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta
del Consiglio, da convocarsi entro la fine di ottobre.
2. La relazione, unitamente a quella propria del Capo
di Istituto, viene trasmessa al C.S.A.
e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni
dalla data della sera approvazione.
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