TITOLO I
NORME COMPORTAMENTALI

CAPO VIII
VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI

ART. 24
1. I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono attività didattica ed integrativa svolta con altri mezzi e in luoghi diversi; sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. L’attività deve essere prevista nella programmazione curricolare con l’individuazione di percorsi tematici o di unità didattiche, se possibili, interdisciplinari. Il Consiglio di classe ne verifica la coerenza con quanto previsto dal POF e dalla programmazione collegiale.
3. Per visite occasionali, nel limite dell’orario scolastico, ad aziende, musei, cantieri, banche, laboratori, conferenze, manifestazioni culturali, mostre, spettacoli, ecc., non è necessaria una specifica e preliminare programmazione, la richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico che la l’autorizzerà.

ART. 25
I docenti, per una efficace organizzazione, devono proporre le visite e le uscite didattiche in fase di programmazione iniziale e fornire le indicazioni in merito alla Funzione Strumentale del Piano dell’Offerta Formativa dell’area competente, che effettuerà un raccordo tra le scelte prospettate. Successivamente le proposte, approvate dal Consiglio di classe, dovranno contenere l’indicazione di:
· meta della visita o del viaggio;
· classi interessate;
· relazione con le motivazioni didattiche della proposta;
· indicazione delle classi e degli alunni partecipanti:
· insegnanti disponibili ad accompagnare la classe che si assumono tutte le responsabilità connesse;
· itinerario e tappe intermedie;
· mezzo di trasporto;
· durata della visita o del viaggio.

ART. 26
Al rientro dalla visita o dal viaggio, i docenti accompagnatori presenteranno una dettagliata relazione sullo svolgimento dello stesso, sull’acquisizione degli obiettivi e finalità prefissati, sull’interesse e comportamento degli studenti ed osservazioni sull’aspetto organizzativo.

ART. 27
1. Ciascuna classe non può svolgere, nel corso dell’anno scolastico, più di tre visite guidate e un viaggio d’istruzione che, ad eccezione delle classi quinte, non supererà quattro giorni nel caso di destinazioni più lontane. E’ escluso l’ultimo mese di lezione.
2. E’ auspicabile la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico.
3. Il limite numerico di partecipazione è di almeno due terzi degli alunni della classe interessata. Al divieto fanno eccezione le visite ed i viaggi la cui programmazione prevede la partecipazione di classi diverse.
4. Per tutti gli alunni minorenni occorre acquisire il consenso scritto di chi esercita la rappresentanza legale.
5. L’eventuale partecipazione dei genitori degli alunni può essere consentita purché non comporti oneri a carico della scuola.
6. Il versamento della quota di partecipazione, da parte degli alunni, deve avvenire in tempo utile per consentire alla segreteria gli adempimenti necessari. In caso di rinuncia, si procederà al rimborso solo dopo che sono state pagate le spese effettivamente sostenute, che saranno portate in detrazione dalla relativa quota.
7. Gli alunni o le classi, che nel corso dell’anno scolastico abbiano riportato sanzioni disciplinari, possono essere esclusi dalle visite o dai viaggi su decisione ponderata e motivata del Consiglio di classe.

ART. 28
1. E’ opportuno che i docenti accompagnatori, in numero di 1 ogni 15 alunni, indicati dal consiglio di classe, siano della classe. Per le iniziative riferite ad una sola classe, possono essere individuati due accompagnatori.
2. In caso di alunni con handicap è opportuno prevedere un accompagnatore , docente di sostegno, ogni due alunni.
3. Possono svolgere funzione di accompagnatore anche i collaboratori scolastici.
4. I docenti accompagnatori devono provvedere a raccogliere le quote di partecipazione degli alunni ed il consenso degli esercenti la rappresentanza legale.
5. Al rientro gli accompagnatori devono compilare il modello per l’indennità di missione da consegnare in segreteria.
6. I docenti accompagnatori non possono svolgere, di regola, nel corso dell’anno scolastico, più di un viaggio d’istruzione e di tre visite guidate.

ART. 29
1. Gli scambi rappresentano un mezzo per la conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere nonché momenti centrali della programmazione comune tra le scuole partner.
2. Le finalità e le fasi organizzative saranno illustrate alle famiglie in apposite riunioni.

ART. 30
Per definire ed attivare l’organizzazione dello scambio ed i contatti con le scuole partner, il Dirigente Scolastico farà riferimento alla Funzione Strumentale dell’offerta formativa o nominerà allo scopo alcuni docenti.

ART. 31
La partecipazione è aperta a tutte le classi con preferenza :
1. al gruppo classe o a gruppi d’interesse;
2. alla disponibilità ad ospitare, in accordo con le proprie famiglie, gli alunni delle scuole partner o ad essere ospitati dagli stessi;
3. alla prioritaria disponibilità di docenti accompagnatori fra quelli della classe;
4. per gli alunni che hanno un profitto più elevato e tenuto un comportamento corretto in caso di eccessivo numero di partecipanti.

ART. 32
Il Consiglio d’istituto può deliberare una partecipazione finanziaria alle attività di scambio o aiutare economicamente famiglie con scarse disponibilità economiche.







Corso Risorgimento, 225 tel. 0865.2038 - fax 0865 417204
- 86170 Isernia

© 2003 - Istituto Tecnico Statale "E. Fermi" Isernia