|
TITOLO
I
NORME COMPORTAMENTALI
CAPO
VIII
VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI
ART.
24
1. I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono
attività didattica ed integrativa svolta con
altri mezzi e in luoghi diversi; sono parte integrante
e qualificante dell’offerta formativa e momento
di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. L’attività deve essere prevista nella
programmazione curricolare con l’individuazione
di percorsi tematici o di unità didattiche, se
possibili, interdisciplinari. Il Consiglio di classe
ne verifica la coerenza con quanto previsto dal POF
e dalla programmazione collegiale.
3. Per visite occasionali, nel limite dell’orario
scolastico, ad aziende, musei, cantieri, banche, laboratori,
conferenze, manifestazioni culturali, mostre, spettacoli,
ecc., non è necessaria una specifica e preliminare
programmazione, la richiesta deve essere presentata
al Dirigente Scolastico che la l’autorizzerà.
ART.
25
I docenti, per una efficace organizzazione, devono proporre
le visite e le uscite didattiche in fase di programmazione
iniziale e fornire le indicazioni in merito alla Funzione
Strumentale del Piano dell’Offerta Formativa dell’area
competente, che effettuerà un raccordo tra le
scelte prospettate. Successivamente le proposte, approvate
dal Consiglio di classe, dovranno contenere l’indicazione
di:
· meta della visita o del viaggio;
· classi interessate;
· relazione con le motivazioni didattiche della
proposta;
· indicazione delle classi e degli alunni partecipanti:
· insegnanti disponibili ad accompagnare la classe
che si assumono tutte le responsabilità connesse;
· itinerario e tappe intermedie;
· mezzo di trasporto;
· durata della visita o del viaggio.
ART.
26
Al rientro dalla visita o dal viaggio, i docenti accompagnatori
presenteranno una dettagliata relazione sullo svolgimento
dello stesso, sull’acquisizione degli obiettivi
e finalità prefissati, sull’interesse e
comportamento degli studenti ed osservazioni sull’aspetto
organizzativo.
ART.
27
1. Ciascuna classe non può svolgere, nel corso
dell’anno scolastico, più di tre visite
guidate e un viaggio d’istruzione che, ad eccezione
delle classi quinte, non supererà quattro giorni
nel caso di destinazioni più lontane. E’
escluso l’ultimo mese di lezione.
2. E’ auspicabile la totale partecipazione della
classe. Nessun alunno dovrà essere escluso per
ragioni di carattere economico.
3. Il limite numerico di partecipazione è di
almeno due terzi degli alunni della classe interessata.
Al divieto fanno eccezione le visite ed i viaggi la
cui programmazione prevede la partecipazione di classi
diverse.
4. Per tutti gli alunni minorenni occorre acquisire
il consenso scritto di chi esercita la rappresentanza
legale.
5. L’eventuale partecipazione dei genitori degli
alunni può essere consentita purché non
comporti oneri a carico della scuola.
6. Il versamento della quota di partecipazione, da parte
degli alunni, deve avvenire in tempo utile per consentire
alla segreteria gli adempimenti necessari. In caso di
rinuncia, si procederà al rimborso solo dopo
che sono state pagate le spese effettivamente sostenute,
che saranno portate in detrazione dalla relativa quota.
7. Gli alunni o le classi, che nel corso dell’anno
scolastico abbiano riportato sanzioni disciplinari,
possono essere esclusi dalle visite o dai viaggi su
decisione ponderata e motivata del Consiglio di classe.
ART.
28
1. E’ opportuno che i docenti accompagnatori,
in numero di 1 ogni 15 alunni, indicati dal consiglio
di classe, siano della classe. Per le iniziative riferite
ad una sola classe, possono essere individuati due accompagnatori.
2. In caso di alunni con handicap è opportuno
prevedere un accompagnatore , docente di sostegno, ogni
due alunni.
3. Possono svolgere funzione di accompagnatore anche
i collaboratori scolastici.
4. I docenti accompagnatori devono provvedere a raccogliere
le quote di partecipazione degli alunni ed il consenso
degli esercenti la rappresentanza legale.
5. Al rientro gli accompagnatori devono compilare il
modello per l’indennità di missione da
consegnare in segreteria.
6. I docenti accompagnatori non possono svolgere, di
regola, nel corso dell’anno scolastico, più
di un viaggio d’istruzione e di tre visite guidate.
ART.
29
1. Gli scambi rappresentano un mezzo per la conoscenza
delle lingue e delle civiltà straniere nonché
momenti centrali della programmazione comune tra le
scuole partner.
2. Le finalità e le fasi organizzative saranno
illustrate alle famiglie in apposite riunioni.
ART.
30
Per definire ed attivare l’organizzazione dello
scambio ed i contatti con le scuole partner, il Dirigente
Scolastico farà riferimento alla Funzione Strumentale
dell’offerta formativa o nominerà allo
scopo alcuni docenti.
ART.
31
La partecipazione è aperta a tutte le classi
con preferenza :
1. al gruppo classe o a gruppi d’interesse;
2. alla disponibilità ad ospitare, in accordo
con le proprie famiglie, gli alunni delle scuole partner
o ad essere ospitati dagli stessi;
3. alla prioritaria disponibilità di docenti
accompagnatori fra quelli della classe;
4. per gli alunni che hanno un profitto più elevato
e tenuto un comportamento corretto in caso di eccessivo
numero di partecipanti.
ART.
32
Il Consiglio d’istituto può deliberare
una partecipazione finanziaria alle attività
di scambio o aiutare economicamente famiglie con scarse
disponibilità economiche.
|