ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE * PERITI
AZIENDALI * GEOMETRI - "E. Fermi"
I S E R
N I A
CONTRATTO
INTEGRATIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005 N. 1
(Lett. d) f) i) comma 2 art. 6 CCNL del 24/7/2003)
L'anno 2004, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore
15,30, nei locali della scuola, in sede di contrattazione integrativa a livello
di Istituto prevista dall’art.6 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 24 luglio 2003, valido per l’anno scolastico
2004/2005, tra la delegazione di parte pubblica, composta dal Dirigente
Scolastico (G. Carmosino), le R.S.U. di
Istituto (L. Conte – M. Pasquarosa) e i rappresentanti delle OO.SS. (F.
Chiacchieri dello SNALS – A. Viscosi della CGIL), è stato stipulato e
sottoscritto il presente accordo nei termini di seguito indicati:
PARTE GENERALE
ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL
CONTRATTO
Il presente contratto si applica al personale Docente ed ATA, sia con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso
questa istituzione scolastica.
Per tutto quanto non
esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle vigenti
disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica, in
particolare al C.C.N.L. Comparto Scuola
del 24 luglio 2003.
Gli effetti decorrono dalla
data di stipula e conservano validità fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, fermo rimanendo che quanto
stabilito s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi
e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o
implicitamente incompatibili; comunque, esso può essere integrato o modificato,
previa nuova contrattazione, su richiesta del Dirigente Scolastico, di una o
più organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL e della RSU nella sua interezza.
ART. 2 MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE
Con esplicito riferimento a
quanto previsto dall’ art. 6 del CCNL del 24/7/2003, le parti individuano le
seguenti materie oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto,
ferme restando quelle oggetto di informazione preventiva e successiva, con
riferimento alle sole materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio
dell’anno scolastico:
a) modalità di
utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa
(P.O.F.);
b) criteri e modalità di applicazione
dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990, così come
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
c) criteri e modalità
relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale docente ed ATA.
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 – PREMESSA
Le relazioni sindacali sono
improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente
Scolastico e delle RSU, e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del
servizio scolastico, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.
La correttezza e la
trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito
delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti
contraenti.
ART. 4 – CONVOCAZIONI
Tra il Dirigente
Scolastico, le RSU e le OO.SS viene concordato il seguente calendario di
massima per le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2002/2005:
a.
Nel mese di
ottobre/novembre:
-
Piano delle attività
aggiuntive retribuite con il fondo d’istituto;
-
Utilizzo delle risorse
finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
-
Criteri per la fruizione
dei permessi sull’aggiornamento;
-
Utilizzazione dei
servizi sociali;
-
Sicurezza nei luoghi di
lavoro.
b.
Nel mese di
gennaio/febbraio/marzo:
-
Proposte di formazione
classi e determinazione organico di diritto.
c.
Nel mese di
luglio-agosto-settembre:
-
Modalità e criteri di
applicazione delle relazioni sindacali;
-
Organizzazione del
lavoro e articolazione dell’orario di servizio del personale Docente ed ATA;
-
Adeguamento degli
organici del personale;
Gli incontri sono convocati
dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta di una componente la RSU almeno
tre giorni prima degli incontri. Al
termine degli incontri verrà redatto uno stralcio-verbale con l’annotazione
delle singole posizioni, che dovrà essere sottoscritto dalle parti prima del
termine della riunione. Il verbale sarà predisposto a rotazione dai componenti
la RSU e consegnato, debitamente firmato anche dal Dirigente Scolastico,
unitamente allo stralcio-verbale, presso l’ufficio di segreteria. Degli accordi
raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare
interna cui sarà allegato l’accordo relativo.
ART. 5 – BACHECA
SINDACALE
Il Dirigente Scolastico assicura alle RSU e alle Organizzazioni
Sindacali la predisposizione di bacheche
per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i
testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le bacheche sono allestite in via permanente in luogo accessibile,
visibile e di normale transito da parte di tutto il personale in servizio nella
scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU e le Organizzazioni Sindacali,
assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del
Dirigente.
ART. 6 – PERMESSI
SINDACALI
Per lo svolgimento delle
loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni
sindacali a livello di Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi
sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla
normativa vigente e segnatamente dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998. Le sedute per le trattative si
svolgono normalmente fuori dall’orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario
di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per
l’esercizio della funzione.
ART. 7 – PATROCINIO E
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Le RSU e le OO. SS. hanno
diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione
preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e,
di norma, entro tre giorni dalla richiesta. Le RSU e i sindacati territoriali,
su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto
di accesso agli atti secondo le norme vigenti. La richiesta di accesso agli
atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo
assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione
Scolastica.
ART. 8 – ASSEMBLEE
SINDACALI
La dichiarazione individuale
e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa
fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I
partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad
assolvere altri ulteriori adempimenti. Quando siano convocate assemblee che
prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico si
atterrà all’intesa raggiunta con la RSU sull’individuazione del numero minimo
di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività
indifferibili coincidenti con l’assemblea.
Le assemblee sindacali sono
convocate:
-
Singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto, ai sensi dell’art. 1 comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali;
-
Dalla RSU nel suo
complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1
dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
-
Dalle RSU congiuntamente
con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi
dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è
totale, il Dirigente Scolastico e le RSU verificano prioritariamente la
disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad
assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili
coincidenti con l’assemblea, concordano già in questa sede la quota di 1 (uno)
assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 1 (uno)
collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al
piano superiore e al piano inferiore.
ART. 9 – SCIOPERI
La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente
Scolastico, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola, mediante
avviso da esporre all’albo.
Il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle
famiglie.
Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il
personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni
indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della
legge 146/90, come modificata e integrata dalle legge n. 83/2000.
Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli
interessati prima dell’effettuazione
dello sciopero.
Pertanto, in caso di adesione massiccia o totale anche del personale
ATA della scuola, il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore S.G.A.,
individua un contingente destinato alla sorveglianza, così costituito:
·
n°2
collaboratori scolastici, di cui uno al primo e uno al secondo piano
dell’edificio
·
n°1
collaboratore scolastico al piano terra.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti
ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale, attraverso turnazione.
Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo sciopero, non sorgendo
la necessità di garantire alcun servizio, l'istituto viene chiuso senza alcun
contingentamento del personale ATA.
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
A) Personale
Docente
ART. 10 – ORARIO DI
LAVORO
L’orario di lavoro del
personale docente si svolge in 18 ore settimanali distribuite, di norma, in
cinque giorni. I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono quelli
deliberati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Le attività curriculari della scuola
iniziano alle ore 8.20 e terminano alle ore 13,00 o 13,50 per la 5^ o 6^ ora.
La scuola rimane aperta, di
norma, come segue:
-
dalle ore 7,50 alle ore
19,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nei periodi
di attività didattica;
-
dalle ore 8,00 alle ore
14,00 il sabato, tutti i giorni prefestivi e durante tutti i periodi di
sospensione dell’attività didattica.
L’orario di lavoro può
essere strutturato su base plurisettimanale e riflettere i criteri di
flessibilità organizzativa e didattica prevista dai progetti approvati dal
Collegio dei Docenti ed inseriti nel POF.
ART. 11 – ORARIO DI
LAVORO FLESSIBILE
L’orario di lavoro è
funzionale alle necessità determinate dal POF per l’erogazione del servizio,
pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti
debitamente approvati dal Collegio dei docenti. Non si riconosce rientrante
nella flessibilità la presenza di ore buche nell’orario settimanale delle
lezioni.
ART. 12 – PROGRAMMAZIONE
PLURISETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO
La programmazione
plurisettimanale dell’orario di lavoro è funzionale alla realizzazione di
progetti approvati dal Collegio dei docenti e la sua applicazione può modificare
anche l’orario dei docenti non interessati all’applicazione della
programmazione plurisettimanale stessa.
ART. 13 – COMPLETAMENTO
DELL’ORARIO CATTEDRA
In tutti i casi in cui
l’orario cattedra del docente è inferiore a n. 18 ore settimanali, il completamento
sarà realizzato mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in
Interventi Didattici Educativi Integrativi nonché mediante l’utilizzazione in
eventuali supplenze per la sostituzione di colleghi assenti e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche.
Qualunque riduzione della durata dell’unità oraria delle lezioni, non dovuta
per cause di forza maggiore e determinata da motivi estranei alla didattica,
comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dalla
scuola.
ART. 14 – ORE DI
INSEGNAMENTO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO.
La prestazione aggiuntiva
di insegnamento durante l’attività curriculare, oltre l’orario d’obbligo e fino
ad un massimo di n. 6 ore settimanali, viene prevista nel quadro orario, previa
dichiarazione di disponibilità dei
docenti interessati all’effettuazione delle prime o delle ultime ore di
lezione. Al docente per lo svolgimento di detta attività viene corrisposto
l’importo orario previsto dal CCNL del 24/7/2003. Il docente ha la facoltà di recuperare dette prestazioni, in
alternativa al pagamento, previo accordo con l’ufficio di presidenza e
compatibilmente con le esigenze di servizio.
ART. 15 – GESTIONE DELLE
SUPPLENZE
Le ore a disposizione per
la sostituzione dei colleghi assenti saranno previste da un calendario che
copra in modo omogeneo tutte le ore di lezione.
ART. 16 – MODALITÀ DI
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL POF
Per tutte le attività
previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente
dell’istituzione scolastica. In assenza di specifiche professionalità e di
dichiarata disponibilità, il dirigente Scolastico può far ricorso a risorse
esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 32 CCNL del 24/7/2003) con
docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne
in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal
Decreto 44/2001.
Per quanto riguarda le
modalità di utilizzazione si prevede:
1.
Docenti del consiglio di
classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo
previsto dallo stesso consiglio;
2.
Docenti interni con
specifica professionalità, previa presentazione di apposito curriculum;
3.
Docenti appartenenti ad
altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste
(collaborazione plurima) attraverso la presentazione di apposito curriculum;
4.
Esperti esterni non
appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste,
previa presentazione di apposito curriculum.
Per quanto riguarda il
punto 1, l’assegnazione dell’incarico sarà disposta dal Dirigente Scolastico
sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe. Per i punti 2-3 e 4, la designazione sarà disposta dal Dirigente
Scolastico sulla base dei requisiti posseduti e tenendo conto della
distribuzione dei carichi di lavoro.
ART. 17 – CRITERI
RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Per quanto attiene tale
articolo si fa riferimento alla delibera pari oggetto del Consiglio di
Istituto e della delibera del Collegio dei Docenti.
B) Personale ATA
ART. 18 – ORARIO DI
LAVORO -
L‘orario di servizio è inteso come il periodo di
tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell’Istituto
scolastico. Esso inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con
l’apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché
con l’espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche.
Area A - Personale Ausiliario (collaboratori scolastici)
L’orario ordinario di lavoro del personale ausiliario è stabilito in 36 ore settimanali ed è, di norma, articolato su 6 giorni per non più di n. 6 (sei) ore giornaliere
continuative nelle seguenti fasce orarie:
a) 7.30 -
19.00: lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì nei periodi di attività didattica;
b) 7.30 -
14.30: sabato e tutti i giorni
prefestivi durante l’attività didattica;
c) 8.00 -
14.00: durante tutti i periodi di breve
sospensione dell’attività didattica;
d)
7.30 - 13.30:
durante la sospensione dell’attività didattica per le festività
Natalizie e Pasquali,
nonché da dopo la conclusione degli
Esami di Stato e fino al 31 agosto 2005;
Eventuali ritardi di
entrate posticipate e uscite anticipate, regolarmente autorizzata/giustificate,
durante i periodi di cui ai precedenti punti c) e d), saranno recuperati dal
dipendente durante il mese di settembre 2005 con appositi rientri pomeridiani
programmati dall’amministrazione scolastica o, su richiesta dell’interessato,
con scomputo di ore eccedenti già prestate o con ferie;
Il servizio ordinario antimeridiano è svolto nella fascia oraria
7,30 / 14,30 per non più di n. 6 (sei) ore giornaliere; previa autorizzazione e
nell’ambito della suddetta fascia oraria, il personale potrà essere autorizzato
a svolgere servizio oltre le n. 6 ore obbligatorie per non più di minuti 30
giornalieri e per un massimo di n. 9 ore mensili. Detto servizio eccedente sarà
recuperato dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, solo
con riposi compensativi in forma di corrispondenti ore e/o giorni, che potranno
anche essere cumulate e usufruite nei periodi di interruzione delle attività
didattiche e, comunque entro l’a.s. di
riferimento.
Il servizio ordinario
pomeridiano nella fascia oraria 13.00 / 19.00 verrà effettuato con la presenza
di n. 1 unità di personale a rotazione
tra i C.S. in servizio. Dopo le ore 19.00, l’eventuale servizio svolto
oltre le n. 6 ore obbligatorie sarà riconosciuto come lavoro straordinario e
compensato con risorse finanziarie o con riposi compensativi; per il riconoscimento di detta attività in
eccedenza all’orario d’obbligo, il
Direttore Amm. dovrà attestare tale servizio, previa richiesta dell’interessato
da produrre entro la mattinata del giorno successivo alla relativa prestazione.
Occasionalmente e per le
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi della scuola, il personale
presterà servizio ordinario giornaliero continuativo anche con la presenza di
più unità nella fascia oraria successiva alle ore 14,00.
All’apertura della scuola
provvede il Collaboratore Scolastico che ha effettuato la chiusura il giorno lavorativo precedente.
Il sabato e nei giorni prefestivi, nonché nei periodi di sospensione
delle attività didattiche, alla chiusura della scuola provvederanno i
Collaboratori Scolastici con turni mensili prestabiliti; per l’attività in questione, l’eventuale
eccedenza di orario prestato sarà riconosciuta quale riposo compensativo fino
ad un massimo di minuti 30 giornalieri, in aggiunta al limite mensile di n. 9
ore previste per altre attività.
In caso di impedimenti e assenze
brevi dei collaboratori scolastici, le sostituzioni avverranno come segue:
·
Il
servizio dei lavoratori assenti, compresa la pulizia dei locali, dovrà essere
svolto dai colleghi che sorvegliano il piano, con ripartizioni eque;
·
Per
assenze del C.S. assegnato alla palestra, il relativo servizio di pulizia verrà
effettuato dal dipendente in servizio nelle ore pomeridiane o dai colleghi del
piano rialzato quando la scuola rimane chiusa nel pomeriggio, unitamente
all’apertura dei locali e al servizio
di sorveglianza;
·
Per
assenze di più unità lavorative per piano, al servizio di pulizia della seconda
unità assente provvederà ugualmente il dipendente assegnato nelle ore
pomeridiane o i colleghi a rotazione dei vari piani quando la scuola rimane
chiusa nel pomeriggio.
·
Per i casi su esposti, previa autorizzazione del
D.S.G.A., il Collaboratore Scolastico già impegnato nelle ore pomeridiane potrà
prestare servizio anche nelle ore antimeridiane o anticipare o posticipare lo
stesso servizio; l’eventuale eccedenza
oltre le n. 6 ore obbligatorie sarà riconosciuta come lavoro straordinario e
compensato con risorse finanziarie o con riposi compensativi.
Area B - Personale di Segreteria e Tecnico (Assistenti)
L’orario ordinario di lavoro degli assistenti amministrativi e
tecnici è stabilito in 36 ore
settimanali ed è, di norma, articolato su 6 giorni per non più di n. 6 (sei) ore giornaliere
continuative nelle seguenti fasce orarie:
a.
7.50 - 14.10: tutti i giorni della settimana nei
periodi di attività didattica;
b. 8.00 - 14.00:
durante tutti i periodi di breve sospensione dell’attività didattica;
c.
7.30 - 13.30: durante la
sospensione dell’attività didattica per le festività Natalizie e Pasquali,
nonché da dopo la conclusione degli Esami di Stato e fino al 31 agosto
2005;
Eventuali ritardi di
entrate posticipate e uscite anticipate, regolarmente giustificate, durante i
periodi di cui ai precedenti punti b. e c., saranno recuperati
dal dipendente durante il mese di settembre 2005 con appositi rientri
pomeridiani programmati dall’amministrazione scolastica o, su richiesta
dell’interessato, con scomputo di ore eccedenti già prestate o con ferie;
Il servizio eccedente le n.
6 ore obbligatorie durante il periodo di cui al precedente punto a., se
regolarmente autorizzato e per un massimo di n. 6 ore mensili, sarà recuperato
dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi
compensativi in forma di corrispondenti ore e/o giorni, che potranno anche
essere cumulate e usufruite nei periodi di interruzione delle attività
didattiche e, comunque usufruite entro l’a.s. di riferimento.
Occasionalmente e per le necessità connesse alle finalità e agli
obiettivi della scuola, il personale di Segreteria e Tecnico (Assistenti)
presterà servizio ordinario giornaliero continuativo anche nella fascia oraria
successiva alle ore 14.00 e fino alle ore 19.00.
L'orario di funzionamento dello sportello, valido sia per l'utenza interna che per quella esterna, si
svolge dalle ore 8,15 alle ore 09,35 e
dalle ore 11.00 alle 12.30.
Area D - Direttore
S.G.A.
Il
Direttore SGA, di intesa con il Dirigente Scolastico, organizza la propria
presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in n. 36 ore settimanali
secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze
amministrative e la presenza negli Organi Collegiali nei quali è componente di
diritto o nei casi in cui dovrà assistere il Dirigente. Eventuali prestazioni
eccedente l’orario d’obbligo giornaliero e/o settimanale sarà compensato
secondo il comma 3 dell’art. 87 del CCNL 24/7/2003 o con riposi compensativi.
Disposizioni comuni
Per particolari esigenze di
lavoro e nei periodi di particolare intensificazione del lavoro, il personale
può essere chiamato a svolgere servizio oltre il normale orario d’obbligo dalle
ore 15,00 alle ore 19,00, con o senza il funzionamento dello sportello, previo
ordine di servizio. Per lo svolgimento di detta attività viene corrisposto
l’importo orario previsto dal CCNL del 24/7/2003. Il dipendente ha la facoltà di recuperare dette prestazioni, in
alternativa al pagamento, previo accordo con il Direttore SGA e compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Eventuale
servizio autonomamente prestato non sarà computato per nessun fine
(retribuzione, riposo compensativo etc…)
L’orario
del personale ATA deve tendere a soddisfare le esigenze del servizio, e,
secondo i criteri di cui sopra, viene disposto dal Direttore S.G.A. per gli
Assistenti Amministrativi/Tecnici e per i Collaboratori Scolastici.
ART. 19 – ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE SU
5 GIORNI
In presenza di particolari
esigenze di funzionamento dell’Istituto scolastico o per migliorare
l’efficienza e la produttività dei servizi, l’orario di 36 ore può essere
articolato su 5 giorni lavorativi.
Il giorno libero così
ottenuto può essere un giorno qualsiasi della settimana, preferibilmente un
giorno pre o post festivo.
ART. 20 – ORARIO FLESSIBILE
Qualora l'organizzazione del
lavoro lo consenta e si è in presenza di specifiche esigenze del personale,
l'articolazione settimanale di lavoro del personale A.T.A. può essere
perseguita attraverso l'istituto della flessibilità che consiste
nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, nell'anticipare o
posticipare l'uscita, ovvero di avvalersi di entrambe le facoltà, in
riferimento anche a quanto già previsto dall’art.19.
La flessibilità
di orario è intesa a migliorare l'efficienza del servizio o/e a meglio
soddisfare le esigenze dell'utenza. Qualora le richieste sono tali da non
assicurare le esigenze scolastiche, il
Dirigente Scolastico su proposta del Direttore Amministrativo, fisserà
la quota di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile
ricorrendo, se il caso, alla rotazione del personale richiedente, previo
accordo tra il personale interessato.
Il periodo di
tempo eventualmente non lavorato deve essere recuperato, possibilmente, nel
corso del mese da parte del personale che ne ha usufruito, mediante
rientri pomeridiani di non meno di
un’ora da concordare con il Direttore S.G.A. L'adozione dell'orario flessibile
potrà avere anche cadenza periodica.
ART. 21 – TURNAZIONE
Qualora nella Scuola l'orario normale e l'orario flessibile non
riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad
attività pomeridiane e serali, l'organizzazione del lavoro può essere
articolato in turni secondo i criteri di professionalità.
L'adozione della
turnazione, la cui durata è legata ad esigenze di servizio, assume carattere di obbligatorietà; si
terranno presenti le possibilità di adesioni volontarie ai diversi turni
ed è
consentito lo scambio di turni
fra due o più unità lavorative
omogenee previo parere del Direttore Amministrativo.
ART. 22 – CHIUSURA PREFESTIVA
1) -
Nei
periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività
approvate nel Piano dell’Offerta Formativa e in relazione alle esigenze delle
attività amministrative, potrà essere disposta la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Della chiusura
dell'unità scolastica sarà dato avviso.
2) -
La
chiusura disposta dal Dirigente
scolastico, secondo quanto previsto dal precedente punto 1), viene attuata fra l'inizio dell'anno
scolastico e il 31 maggio, nel mese di agosto e, compatibilmente con le
esigenze relative alle operazioni dell’esame di stato, per il periodo ricadente nei mesi di giugno e luglio.
3) -
La
Scuola promuoverà, in relazione alle esigenze dell'Istituto, tutte quelle
iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate.
4) -
Il
personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate con rientri
pomeridiani, può chiedere di conteggiarle a
compensazione:
-
giorni
di ferie o festività soppresse;
-
ore
di lavoro straordinario non retribuite;
-
ore
per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di
servizio.
ART. 23 – PERMESSI, RITARDI, RECUPERI
1) -
I
permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati dal
Direttore Amministrativo.
2) -
Il
permesso deve essere recuperato entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore
non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con
prestazioni di ore aggiuntive e ferie. I permessi ed i recuperi degli
Assistenti Tecnici devono, inoltre, essere concordati con il Responsabile di
Laboratorio.
3) -
Per
ritardo si intende l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del
dipendente non superiore ai 30 minuti.
4) -
Il
ritardo deve, comunque, essere giustificato e recuperato, possibilmente nella
stessa giornata, previo accordo con il Direttore Amministrativo e comunque
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si verificato il ritardo.
ART. 24 – FERIE
Ai fini di una corretta
fruizione del congedo ordinario si stabiliscono i seguenti criteri e modalità:
1) -
Il
beneficio dovrà essere fruito dal personale dipendente entro l’anno scolastico
di riferimento;
2) -
Almeno
20 giorni di ferie dovranno essere fruite
durante il periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive e cioè dal 20 giugno al 31 agosto; il termine ultimo viene anticipato al 6°
giorno antecedente la data di inizio delle lezioni del successivo anno
scolastico, qualora lo stesso inizia nei primi giorni del mese di
settembre;
3) -
La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio 31 agosto. A tale scopo, per l’elaborazione del piano
ferie da parte del D.S.G.A., il personale dovrà presentare la relativa domanda
entro il 31 maggio, specificando il periodo di gradimento; il piano sarà predisposto entro i successivi
20 giorni . Se le richieste dei dipendenti non sono conciliabili con le
esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale. La
variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di
inderogabili sopravvenute esigenze;
4) -
Deroghe
a quanto sopra sono consentite in caso di particolari esigenze di servizio ,
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell’anno scolastico di riferimento. Le ferie non godute dovranno essere
fruite, di norma non superiori a gg. 10, non oltre il mese di aprile dell’anno
successivo;
ART. 25 – PIANO DELLE ATTIVITA’ (comma 3.
dell’art. 52 del CCNL del 24/7/2003)
All’inizio dell’anno scolastico il Direttore
S.G.A. formula il piano delle attività contenente la ripartizione delle
mansioni tra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari
e le necessità di ore eccedenti.
Il
Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF adotta il
piano delle attività.
La
puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore S.G.A.
Il
Direttore S.G.A. sulla base dei criteri indicati nel presente contratto,
individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, e
dispone l’organizzazione con un piano di lavoro protocollato, contenenti gli
impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.
All’albo
della scuola sarà esposto copia del piano di lavoro con le indicazioni di
mansioni, turni e orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del piano sarà consegnato ai delegati
sindacali che sottoscrivono il presente contratto.
ART. 26 – CONCILIAZIONE
In caso di controversia su
una delle materie di cui all’art. 6 del CCNL 26/5/1999, ciascuno dei soggetti
sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di
conciliazione prevista dall’art. 16 del CCNL 4/8/1995.
ART. 27– NORME FINALI
Per quanto non
esplicitamente previsto nella presente contrattazione si rimanda alle norme
generali.
Letto,
approvato e sottoscritto