ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE * PERITI
AZIENDALI * GEOMETRI - "E. Fermi"
I S E R
N I A
CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’ANNO SCOLASTICO
2003/2004 N. 1
L'anno 2003, il giorno 11 del
mese di settembre, alle ore 15.00, nei locali della scuola, in sede di
contrattazione integrativa a livello di Istituto prevista dall’art.6 del
C.C.N.L. Comparto Scuola del 24 luglio
2003, valido per l’anno scolastico 2003/2004, tra la delegazione di parte
pubblica, composta dal Dirigente Scolastico (G. Carmosino), le R.S.U. di Istituto (L. Conte – M.
Pasquarosa – B. Cenci) e i rappresentanti delle OO.SS. (Franca Carnevale dello
SNALS e Pasqualino Potena della UIL), è stato stipulato e sottoscritto il presente
accordo nei termini di seguito indicati:
PARTE GENERALE
ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica al personale
Docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
determinato, in servizio presso questa istituzione scolastica.
Per tutto quanto non esplicitamente
contemplato dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica, in particolare al
C.C.N.L. Comparto Scuola del 24 luglio
2003.
Gli effetti decorrono dalla data di stipula e
conservano validità fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, fermo rimanendo che quanto stabilito s’intenderà
tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali
gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente
incompatibili; comunque, esso può essere integrato o modificato, previa nuova
contrattazione, su richiesta del Dirigente Scolastico, di una o più organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
e della RSU nella sua interezza.
ART. 2 MATERIE OGGETTO DI
CONTRATTAZIONE
Con esplicito riferimento a quanto previsto dall’ art. 6
del CCNL del 24/7/2003, le parti individuano le seguenti materie oggetto di
contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto
di informazione preventiva e successiva, con riferimento alle sole materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
b) criteri e modalità di applicazione
dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990, così come
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
c) criteri e modalità relative alla organizzazione del
lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA.
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 – PREMESSA
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto
dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU, e
perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico,
contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di migliorare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono
condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo
quindi impegno reciproco delle parti contraenti.
ART. 4 – CONVOCAZIONI
Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il
seguente calendario di massima per le materie di cui all’art. 6 del CCNL
2002/2005:
a.
Nel mese di ottobre/novembre:
-
Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo
d’istituto;
-
Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per
progetti, convenzioni ed accordi;
-
Criteri per la fruizione dei permessi
sull’aggiornamento;
-
Utilizzazione dei servizi sociali;
-
Sicurezza nei luoghi di lavoro.
b.
Nel mese di gennaio/febbraio/marzo:
-
Proposte di formazione classi e determinazione organico
di diritto.
c.
Nel mese di luglio-agosto-settembre:
-
Modalità e criteri di applicazione delle relazioni
sindacali;
-
Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario
di servizio del personale Docente ed ATA;
-
Adeguamento degli organici del personale;
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico,
anche su richiesta di una componente la RSU almeno tre giorni prima degli
incontri. Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48
ore prima dell’incontro. Agli incontri di informazione o di trattativa può
partecipare il Direttore SGA. Al termine degli incontri verrà redatto uno
stralcio-verbale con l’annotazione delle singole posizioni, che dovrà essere
sottoscritto dalle parti prima del termine della riunione. Il verbale sarà
predisposto a rotazione dai componenti la RSU e consegnato, debitamente firmato
anche dal Dirigente Scolastico, unitamente allo stralcio-verbale, presso
l’ufficio di segreteria. Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a
tutto il personale attraverso una circolare interna cui sarà allegato l’accordo
relativo.
ART. 5 – BACHECA SINDACALE
Il Dirigente Scolastico assicura alle RSU e alle
Organizzazioni Sindacali la predisposizione di bacheche per affiggere materiale inerente la loro
attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Le bacheche sono allestite in via permanente in
luogo accessibile, visibile e di normale transito da parte di tutto il
personale in servizio nella scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU e le
Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto
preventivo da parte del Dirigente.
ART. 6 – PERMESSI SINDACALI
Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli
incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di
Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti
complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e
segnatamente dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998. Le ore
complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati, salvo
deroghe derivanti da accordi dei medesimi. Le sedute per le trattative si
svolgono normalmente fuori dall’orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario
di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per
l’esercizio della funzione.
ART. 7 – PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Le RSU e le OO. SS. hanno diritto di accesso agli atti
della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio
di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro tre giorni dalla
richiesta. Le RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al
fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le
norme vigenti. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può
avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a
precisa richiesta dell’Amministrazione Scolastica.
ART. 8 – ASSEMBLEE SINDACALI
La dichiarazione individuale e preventiva di
partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che
intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del
computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle
assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri
ulteriori adempimenti. Quando siano convocate assemblee che prevedano la
partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico si atterrà all’intesa
raggiunta con la RSU sull’individuazione del numero minimo di lavoratori
necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili
coincidenti con l’assemblea.
Le assemblee sindacali sono convocate:
-
Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto, ai sensi dell’art. 1 comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
-
Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con
le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU
del 7 agosto 1998;
-
Dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. Nelle assemblee in cui è
coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è totale, il Dirigente
Scolastico e le RSU verificano prioritariamente la disponibilità dei singoli,
stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi
essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti
con l’assemblea, concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente
amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 1 (uno) collaboratore
scolastico per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e
al piano inferiore.
ART. 9 – SCIOPERI
La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da
parte del Dirigente Scolastico, deve essere resa nota a tutti i lavoratori
della scuola, mediante avviso da esporre all’albo.
Il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso
di sciopero alle famiglie.
Il contingentamento di personale in caso di
sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad
assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1
dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90, come modificata e integrata
dalle legge n. 83/2000.
Nessuna forma di contingentamento è prevista per
il personale docente.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno
comunicati ai singoli interessati prima
dell’effettuazione dello sciopero.
Pertanto, in caso di adesione massiccia o totale
anche del personale ATA della scuola, il Dirigente Scolastico, sentito il
Direttore S.G.A., individua un contingente destinato alla sorveglianza, così costituito:
·
n°2 collaboratori scolastici, di cui uno al primo e uno
al secondo piano dell’edificio
·
n°1 collaboratore scolastico al piano terra.
Il personale contingentato va scelto
prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in
caso di adesione totale, attraverso
turnazione.
Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo
sciopero, non sorgendo la necessità di garantire alcun servizio, l'istituto
viene chiuso senza alcun contingentamento del personale ATA.
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO E
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
A)
Personale
Docente
ART. 10 – ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del personale docente si svolge in 18
ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni. I criteri di
formulazione dell’orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11.06.2003 e
della relativa proposta del Collegio dei Docenti, formulata nella seduta
del 13.06.2003. Le attività curriculari della scuola
iniziano alle ore 8.20 e terminano alle ore 13,00 o 13,50 per la 5^ o 6^ ora.
La scuola rimane aperta, di norma, come segue:
-
dalle ore 7,50 alle ore 19,00 nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì, nei periodi di attività didattica;
-
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni di martedì, giovedì e
sabato, tutti i prefestivi e durante tutti i periodi di sospensione
dell’attività didattica.
L’orario di lavoro può essere strutturato su base
plurisettimanale e riflettere i criteri di flessibilità organizzativa e
didattica prevista dai progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti
nel POF.
ART. 11 – ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE
L’orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate
dal POF per l’erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità
devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio dei
docenti. Non si riconosce rientrante nella flessibilità la presenza di ore
buche nell’orario settimanale delle lezioni.
ART. 12 – PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE DELL’ORARIO
DI LAVORO
La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è
funzionale alla realizzazione di progetti approvati dal Collegio dei docenti e
la sua applicazione può modificare anche l’orario dei docenti non interessati
all’applicazione della programmazione plurisettimanale stessa.
ART. 13 – COMPLETAMENTO DELL’ORARIO CATTEDRA
In tutti i casi in cui l’orario cattedra del docente è
inferiore a n. 18 ore settimanali, il completamento sarà realizzato mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in Interventi Didattici
Educativi Integrativi nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze
per la sostituzione di colleghi assenti e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Qualunque
riduzione della durata dell’unità oraria delle lezioni, non dovuta per cause di
forza maggiore e determinata da motivi estranei alla didattica, comporta il
recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola.
ART. 14 – ORE DI INSEGNAMENTO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO.
La prestazione aggiuntiva di insegnamento durante
l’attività curriculare, oltre l’orario d’obbligo e fino ad un massimo di n. 6
ore settimanali, viene prevista nel quadro orario, previa dichiarazione di
disponibilità dei docenti interessati
all’effettuazione delle prime o delle ultime ore di lezione. Al docente per lo
svolgimento di detta attività viene corrisposto l’importo orario previsto dal
CCNL del 24/7/2003. Il docente ha la
facoltà di recuperare dette prestazioni, in alternativa al pagamento, previo
accordo con l’ufficio di presidenza e compatibilmente con le esigenze di
servizio.
ART. 15 – GESTIONE DELLE SUPPLENZE
Le ore a disposizione per la sostituzione dei colleghi
assenti saranno previste da un calendario che copra in modo omogeneo tutte le
ore di lezione.
ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN
RAPPORTO AL POF
Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria
è costituita dal personale docente dell’istituzione scolastica. In assenza di
specifiche professionalità e di dichiarata disponibilità, il dirigente
Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni
plurime (art. 32 CCNL del 24/7/2003) con docenti di altre istituzioni
scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze
richieste come previsto anche dal Decreto 44/2001.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si
prevede:
1.
Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse
alla realizzazione del progetto formativo previsto dallo stesso consiglio;
2.
Docenti interni con specifica professionalità, previa
presentazione di apposito curriculum;
3.
Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in
possesso delle competenze richieste (collaborazione plurima) attraverso la
presentazione di apposito curriculum;
4.
Esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in
possesso delle competenze richieste, previa presentazione di apposito
curriculum.
Per quanto riguarda il punto 1, l’assegnazione
dell’incarico sarà disposta dal Dirigente Scolastico sulla base delle
indicazioni del Consiglio di classe. Per i punti 2-3 e 4, la designazione sarà disposta dal Dirigente
Scolastico sulla base dei requisiti posseduti e tenendo conto della
distribuzione dei carichi di lavoro.
ART. 17 – CRITERI RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE DEI
DOCENTI ALLE CLASSI
Per quanto attiene tale articolo si fa riferimento alla
delibera pari oggetto del Consiglio di Istituto dell’11/6/2003 e della delibera del Collegio dei Docenti del
13/6/2003.
B)
Personale
ATA
ART. 18 – ORARIO DI LAVORO -
L‘orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero
necessario per assicurare la funzionalità dell’Istituto scolastico. Esso inizia
con gli adempimenti indispensabili connessi con l’apertura della scuola e
termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l’espletamento di tutte
le attività amministrative e scolastiche.
Area A - Personale Ausiliario (collaboratori scolastici)
L’orario
ordinario di lavoro del personale
ausiliario è stabilito in 36 ore
settimanali ed è, di norma, articolato su 6 giorni per non più di n. 6
(sei) ore giornaliere continuative nella fascia oraria 7,30
- 19.00, durante il periodo
delle attività scolastiche, e dalle ore
8.00 alle ore 14.00, nei periodi di sospensione delle attività didattiche e per
tutti i giorni prefestivi; comunque il
servizio di sorveglianza dovrà essere assicurato dalle ore 8,05 alle ore 13,50.
Il servizio
ordinario antimeridiano è svolto nella
fascia oraria 7,30 / 14,30 per non più di n. 6 (sei) ore giornaliere; previa
autorizzazione e nell’ambito della suddetta fascia oraria, il personale potrà
essere autorizzato a svolgere servizio oltre le n. 6 ore obbligatorie per non
più di minuti 30 giornalieri e per un massimo di n. 9 ore mensili. Detto
servizio eccedente sarà recuperato dal dipendente, compatibilmente con le
esigenze di servizio, solo con riposi compensativi in forma di corrispondenti
ore e/o giorni, che potranno anche essere cumulate e usufruite nei periodi di
interruzione delle attività didattiche e, comunque entro l’a.s. di riferimento.
Il servizio ordinario pomeridiano nella fascia
oraria 13.00 / 19.00 verrà effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
di ogni settimana, con la presenza di n. 1 unità di personale a rotazione tra i C.S. in servizio. L’eventuale servizio
svolto oltre le n. 6 ore obbligatorie dopo le ore 19.00, sarà riconosciuto come
lavoro straordinario e compensato con risorse finanziarie o con riposi
compensativi; per il riconoscimento di
detta attività in eccedenza all’orario d’obbligo, il Direttore Amm. dovrà attestare tale servizio, previa richiesta
dell’interessato da produrre entro la mattinata del giorno successivo alla
relativa prestazione.
Occasionalmente
e per le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi della scuola, il
personale presterà servizio ordinario giornaliero continuativo anche con la
presenza di più unità nella fascia oraria successiva alle ore 14,00.
All’apertura della scuola provvede il
Collaboratore Scolastico che ha effettuato
la chiusura il giorno lavorativo precedente.
Nei giorni
di lunedì, mercoledì, venerdì e nei giorni in cui l’istituto, comunque, è
restato aperto, alla chiusura della scuola
provvederà il Collaboratore Scolastico in servizio pomeridiano.
Nei giorni
di martedì, giovedì , sabato e giorni prefestivi, nonché nei periodi di
sospensione delle attività didattiche, alla chiusura della scuola provvederanno
i Collaboratori Scolastici con turni mensili prestabiliti; per l’attività in questione, l’eventuale
eccedenza di orario prestato sarà riconosciuta quale riposo compensativo fino
ad un massimo di minuti 30 giornalieri, in aggiunta al limite mensile di n. 9
ore previste per altre attività.
In caso di impedimenti e
assenze brevi dei collaboratori scolastici, le sostituzioni avverranno come
segue:
·
Il servizio dei lavoratori assenti, compresa la pulizia
dei locali, dovrà essere svolto dai colleghi che sorvegliano il piano, con
ripartizioni eque;
·
Per assenze del C.S. assegnato alla palestra, il
relativo servizio di pulizia verrà effettuato dal dipendente in servizio nelle
ore pomeridiane o dai colleghi del piano rialzato quando la scuola rimane
chiusa nel pomeriggio, unitamente all’apertura dei locali e al servizio di sorveglianza;
·
Per assenze di più unità lavorative per piano, al
servizio di pulizia della seconda unità assente provvederanno ugualmente il
dipendente assegnato nelle ore pomeridiane o i colleghi a rotazione dei vari
piani quando la scuola rimane chiusa nel pomeriggio.
·
Per
i casi su esposti, previa autorizzazione del D.S.G.A., il Collaboratore
Scolastico già impegnato nelle ore pomeridiane potrà prestare servizio anche
nelle ore antimeridiane o anticipare o posticipare lo stesso servizio; l’eventuale eccedenza oltre le n. 6 ore
obbligatorie sarà riconosciuta come lavoro straordinario e compensato con
risorse finanziarie o con riposi compensativi.
Area B - Personale di Segreteria e Tecnico (Assistenti)
L’orario
ordinario di lavoro degli assistenti
amministrativi e tecnici è stabilito in
36 ore settimanali ed è, di norma, articolato su 6 giorni per non più di n. 6 (sei) ore giornaliere
continuative nella fascia oraria
7,50 - 14,10, durante il periodo delle attività didattica
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 7,50 alle ore 14.00 il
martedì, giovedì e sabato, nonchè nei periodi di sospensione delle attività
didattiche e per tutti i giorni prefestivi. Eventuale servizio eccedente le n.
6 ore obbligatorie, se regolarmente autorizzato e per un massimo di n. 6 ore
mensili, sarà recuperato dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di
servizio, con riposi compensativi in forma di corrispondenti ore e/o giorni,
che potranno anche essere cumulate e usufruite nei periodi di interruzione
delle attività didattiche e, comunque usufruite entro l’a.s. di riferimento.
Occasionalmente
e per le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi della scuola, il
personale presterà servizio ordinario giornaliero continuativo anche nella
fascia oraria successiva alle ore 14,00.
L'orario di
funzionamento dello sportello, valido sia per l'utenza interna che per quella esterna, si
svolge dalle ore 8,05 alle ore 13,30.
Area D - Direttore
S.G.A.
Il Direttore SGA, di intesa
con il Dirigente Scolastico, organizza la propria presenza in servizio e il
proprio tempo di lavoro in n. 36 ore settimanali secondo criteri di
flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la
presenza negli Organi Collegiali nei quali è componente di diritto o nei casi
in cui dovrà assistere il Dirigente. Eventuali prestazioni eccedente l’orario
d’obbligo giornaliero e/o settimanale sarà compensato secondo il comma 3
dell’art. 87 del CCNL 24/7/2003 o con riposi compensativi.
Disposizioni comuni
Nei periodi di particolare intensificazione del lavoro, il
personale può essere chiamato a svolgere servizio oltre il normale orario
d’obbligo dalle ore 15,00 alle ore 19,00, con o senza il funzionamento dello
sportello, previo ordine di servizio. Per lo svolgimento di detta attività
viene corrisposto l’importo orario previsto dal CCNL del 24/7/2003. Il dipendente ha la facoltà di recuperare
dette prestazioni, in alternativa al pagamento, previo accordo con il Direttore
SGA e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuale servizio
autonomamente prestato non sarà computato per nessun fine (retribuzione, riposo
compensativo etc…)
L’orario del personale ATA
deve tendere a soddisfare le esigenze del servizio, e, secondo i criteri di cui
sopra, viene disposto dal Direttore S.G.A. per gli Assistenti Amministrativi/Tecnici
e per i Collaboratori Scolastici.
ART. 19 – ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE SU 5 GIORNI
In presenza di particolari esigenze di funzionamento
dell’Istituto scolastico o per migliorare l’efficienza e la produttività dei
servizi, l’orario di 36 ore può essere articolato su 5 giorni lavorativi.
Il giorno libero così ottenuto può essere un
giorno qualsiasi della settimana, preferibilmente un giorno pre o post festivo.
ART. 20 – ORARIO FLESSIBILE
Qualora
l'organizzazione del lavoro lo consenta e si è in presenza di specifiche
esigenze del personale, l'articolazione settimanale di lavoro del personale
A.T.A. può essere perseguita attraverso l'istituto della flessibilità che
consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, nell'anticipare
o posticipare l'uscita, ovvero di avvalersi di entrambe le facoltà, in
riferimento anche a quanto già previsto dall’art.19.
La flessibilità di orario è intesa a migliorare l'efficienza del servizio
o/e a meglio soddisfare le esigenze dell'utenza. Qualora le richieste sono tali
da non assicurare le esigenze scolastiche, il
Dirigente Scolastico su proposta del Direttore Amministrativo, fisserà
la quota di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile
ricorrendo, se il caso, alla rotazione del personale richiedente, previo
accordo tra il personale interessato.
Il periodo di tempo eventualmente non lavorato deve essere recuperato,
possibilmente, nel corso del mese da parte del personale che ne ha usufruito,
mediante rientri pomeridiani di non
meno di un’ora da concordare con il Direttore S.G.A. L'adozione dell'orario
flessibile potrà avere anche cadenza periodica.
ART. 21 – TURNAZIONE
Qualora
nella Scuola l'orario normale e l'orario flessibile non riescano ad assicurare
l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività pomeridiane e serali,
l'organizzazione del lavoro può essere articolato in turni secondo i criteri di
professionalità.
L'adozione della turnazione, la cui durata è legata ad esigenze di servizio, assume carattere di
obbligatorietà; si terranno presenti le possibilità di adesioni
volontarie ai diversi turni ed è consentito
lo scambio di turni fra due o
più unità lavorative omogenee previo parere del Direttore
Amministrativo.
ART. 22 – CHIUSURA PREFESTIVA
1)
- Nei
periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività
approvate nel Piano dell’Offerta Formativa e in relazione alle esigenze delle
attività amministrative, potrà essere disposta la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Della chiusura
dell'unità scolastica sarà dato avviso.
2)
- La
chiusura disposta dal Dirigente
scolastico, secondo quanto previsto dal precedente punto 1), viene attuata fra l'inizio dell'anno
scolastico e il 31 maggio, nel mese di agosto e, compatibilmente con le
esigenze relative alle operazioni dell’esame di stato, per il periodo ricadente nei mesi di giugno e luglio.
3)
- La Scuola
promuoverà, in relazione alle esigenze dell'Istituto, tutte quelle iniziative
che consentono al personale di recuperare le ore non prestate.
4)
- Il
personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate con rientri
pomeridiani, può chiedere di conteggiarle a
compensazione:
-
giorni di ferie o festività soppresse;
-
ore di lavoro straordinario non retribuite;
-
ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento
fuori dal proprio orario di servizio.
ART. 23 – PERMESSI, RITARDI, RECUPERI
1)
- I permessi
di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati dal
Direttore Amministrativo.
2)
- Il
permesso deve essere recuperato entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore
non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con
prestazioni di ore aggiuntive e ferie. I permessi ed i recuperi degli
Assistenti Tecnici devono, inoltre, essere concordati con il Responsabile di
Laboratorio.
3)
- Per
ritardo si intende l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del
dipendente non superiore ai 30 minuti.
4)
- Il ritardo
deve, comunque, essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa
giornata, previo accordo con il Direttore Amministrativo e comunque entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si verificato il ritardo.
ART. 24 – FERIE
Ai fini di
una corretta fruizione del congedo ordinario si stabiliscono i seguenti criteri
e modalità:
1)
- Il
beneficio dovrà essere fruito dal personale dipendente entro l’anno scolastico
di riferimento;
2)
- Almeno 20
giorni di ferie dovranno essere fruite
durante il periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive e cioè dal 20 giugno al 31
agosto; il termine ultimo viene
anticipato al 6° giorno antecedente la data di inizio delle lezioni del successivo
anno scolastico, qualora lo stesso inizia nei primi giorni del mese di
settembre;
3)
- La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio 31 agosto. A tale scopo, per l’elaborazione del piano
ferie da parte del D.S.G.A., il personale dovrà presentare la relativa domanda
entro il 31 maggio, specificando il periodo di gradimento; il piano sarà predisposto entro i successivi
20 giorni . Se le richieste dei dipendenti non sono conciliabili con le
esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale. La
variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di
inderogabili sopravvenute esigenze;
4)
- Deroghe a
quanto sopra sono consentite in caso di particolari esigenze di servizio , ovvero
in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno
scolastico di riferimento. Le ferie non godute dovranno essere fruite, di norma
non superiori a gg. 10, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo;
ART. 25 – PIANO DELLE ATTIVITA’ (comma 3. dell’art. 52
del CCNL del 24/7/2003)
All’inizio dell’anno scolastico il Direttore S.G.A. formula il piano
delle attività contenente la ripartizione delle mansioni tra il personale in
organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore
eccedenti.
Il Dirigente Scolastico, verificatane la
congruenza rispetto al POF adotta il piano delle attività.
La puntuale attuazione dello stesso è
affidata al Direttore S.G.A.
Il Direttore S.G.A. individua il personale a
cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati
nel presente contratto e dispone l’organizzazione con un piano di lavoro
protocollato, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.
All’albo della scuola sarà esposto copia del
piano di lavoro con le indicazioni di mansioni, turni e orari, assegnati a
ciascuna unità di personale; copia del
piano sarà consegnato ai delegati sindacali che sottoscrivono il presente
contratto.
ART. 26 – CONCILIAZIONE
In caso di controversia su una delle materie di cui
all’art. 6 del CCNL 26/5/1999, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuto in
sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione prevista dall’art.
16 del CCNL 4/8/1995.
ART. 27– NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nella
presente contrattazione si rimanda alle norme generali.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico La R.S.U. Rapp.ti OO.SS.
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(Giancarlo
Carmosino) (Bruno Cenci - U.I.L.) (Franca Carnevale – SNALS)
________________________ _______________________
(Luigi Conte –
C.G.I.L.)
(Pasqualino Potena – U.I.L.)
________________________
(Michele Pasquarosa –
C.I.S.L.)