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TITOLO
III
ATTIVITA’
DIDATTICA
Art.
92
1. Le proposte di esperienze didattiche, che coinvolgono
l'intero Istituto o più classi, devono essere
presentate entro il termine stabilito dal Dirigente
Scolastico per la presentazione dei piani di lavoro.
2. Le proposte di esperienze didattiche, che coinvolgono
una sola classe, possono essere presentate anche successivamente
alla data di cui al comma precedente.
3. Le proposte devono indicare con chiarezza le finalità
che si prefiggono e le modalità di attuazione.
Art.
93
Per le iniziative culturali comportanti interventi finanziari
a carico dell'Istituto è d'obbligo la presentazione
di un'ampia ed argomentata relazione da sottoporre alla
deliberazione degli organi competenti.
Art.
94
L'aggiornamento, la partecipazione ai convegni ed ai
congressi del personale scolastico, sono incoraggiati
dal Consiglio d'Istituto, che, nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie, si impegna a sostenere
in tutto od in parte i relativi oneri.
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