TITOLO II
ORGANI SCOLASTICI

CAPO VI
ASSEMBLEE

Art. 89
1. Le assemblee studentesche possono essere di classe e d' Istituto.
2. Le assemblee d'Istituto possono articolarsi in assemblee di classi parallele.
3. I rappresentanti degli studenti, nei Consigli di classe, possono esprimere un comitato studentesco.
4. Il comitato studentesco può esprimere e formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.
5. E' consentito lo svolgimento di un' assemblea d' Istituto ed una di classe una volta al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una Giornata e, la seconda, di sole due ore di lezione.
6. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre durante lo stesso giorno della settimana per l'intero periodo scolastico. Altra assemblea mensile può tenersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di: problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All' assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, i docenti che lo desiderano.

Art. 90
1. L'assemblea d' Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato al Consiglio d’Istituto.
2. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco e su richiesta dei 10%, degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
4. Il Comitato studentesco ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 91
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o d'Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori, nei Consigli di classe, possono esprimere un comitato dei genitori d'Istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe, l’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell' Assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei genitori, oppure, qualora lo richiedano i genitori, secondo quanto previsto dai comma 4 dell’art. 15 dei D. Lgs. del 16. 4. 94 n° 297 (trecento genitori negli Istituti con popolazione scolastica superiore a mille alunni).
5. Il Dirigente Scolastico, sentito la Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o d'Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’Istituto.







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