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TITOLO
II
ORGANI SCOLASTICI
CAPO
VI
ASSEMBLEE
Art.
89
1. Le assemblee studentesche possono essere di classe
e d' Istituto.
2. Le assemblee d'Istituto possono articolarsi in assemblee
di classi parallele.
3. I rappresentanti degli studenti, nei Consigli di
classe, possono esprimere un comitato studentesco.
4. Il comitato studentesco può esprimere e formulare
proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.
5. E' consentito lo svolgimento di un' assemblea d'
Istituto ed una di classe una volta al mese nel limite,
la prima, delle ore di lezione di una Giornata e, la
seconda, di sole due ore di lezione.
6. L'assemblea di classe non può essere tenuta
sempre durante lo stesso giorno della settimana per
l'intero periodo scolastico. Altra assemblea mensile
può tenersi fuori dell'orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle
lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può
essere richiesta la partecipazione di esperti di: problemi
sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati
dagli studenti, unitamente agli argomenti da
inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione
deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle
assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento
di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo
delle lezioni. All' assemblea di classe o d'Istituto
possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, i
docenti che lo desiderano.
Art.
90
1. L'assemblea d' Istituto deve darsi un regolamento
per il proprio funzionamento che viene inviato al Consiglio
d’Istituto.
2. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta
della maggioranza del Comitato studentesco e su richiesta
dei 10%, degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al Dirigente
Scolastico.
4. Il Comitato studentesco ove costituito, ovvero il
Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel
caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art.
91
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione,
di classe o d'Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori, nei Consigli di classe,
possono esprimere un comitato dei genitori d'Istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto,
la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordate, di volta in volta, con il
Dirigente Scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, l’assemblea
di classe è convocata su richiesta dei genitori
eletti nei Consigli di classe, l’assemblea di
Istituto è convocata su richiesta del presidente
dell' Assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza
del Comitato dei genitori, oppure, qualora lo richiedano
i genitori, secondo quanto previsto dai comma 4 dell’art.
15 dei D. Lgs. del 16. 4. 94 n° 297 (trecento genitori
negli Istituti con popolazione scolastica superiore
a mille alunni).
5. Il Dirigente Scolastico, sentito la Giunta esecutiva
del Consiglio d’Istituto, autorizza la convocazione
ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine
del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario
delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento
per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione
al Consiglio d'Istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità
dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi
in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o d'Istituto
possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione,
della classe o dell’Istituto.
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